Soccorso alpino, il parere del Cai e del Cnsas
LOMBARDIA – Nuove norme sugli interventi di soccorso alpino. Ecco il pensiero del Cai Lombardia e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo.
La presidente del Club Alpino Italiano Regione Lombardia, Renata Viviani, e il presidente del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Danilo Barbisotti, intervengono con un comunicato stampa nella discussione in merito alle nuove norme regionali in materia di soccorso alpino e speleologico. Eccolo.
“Il Consiglio Regionale lombardo l’11 marzo scorso ha votato la legge 65/2015 «Disposizioni in materia di interventi di soccorso alpino e speleologico in zone impervie, recupero e salvataggio di persone infortunate o in situazioni di emergenza», che ha recepito sostanzialmente le osservazioni del CAI Lombardia e del CNSAS-SALS, grazie alla disponibilità al confronto dei firmatari della legge Francesco Dotti e Riccardo Decorato, della relatrice Lara Magoni e del sottosegretario alla montagna Ugo Parolo, eliminando la discriminante territoriale con estensione dell’effetto della legge a tutto il territorio regionale, limitando la sua applicazione alle attività sportive e turistiche, garantendo la gratuità dell’elisoccorso per i casi sanitari, introducendo la compartecipazione dei costi a carico dell’utente per “gli interventi di soccorso e di elisoccorso in ambiente impervio o ostile, comprensivi di recupero e trasporto, qualora non sussista la necessità di accertamento diagnostico o di prestazioni sanitarie presso un pronto soccorso”.
Resta l’aggravante dell’imprudenza, per i soli casi non sanitari, non privo di criticità, ma non viene definito a chi spetti accertare l’imprudenza e quali siano i punti di riferimento per definirla. Non si può che esprimere soddisfazione per il proficuo percorso di confronto avvenuto e che ha portato i legislatori a recepire le nostre preoccupazioni, a migliorare i due testi originari, a varare una norma applicabile su tutto il territorio regionale, introducendo il pagamento per i soli interventi privi di rilevanza sanitaria, riconoscendo la funzione formativa del CAI nel diffondere un approccio alla montagna responsabile e definendo il corretto rapporto fra CNSAS e Regione”.
Ecco, per chi fosse interessato, il testo della nuova legge.
Legge consiglio regionale n. 65
Disposizioni in materia di interventi disoccorso alpino e speleologico in zone impervie, recupero e salvataggio di persone infortunate o in situazioni di emergenza
Approvata nella seduta del 10 marzo 2015
Art. 1
(Finalità)
- La Regione valorizza le attività di soccorso e favorisce la prevenzione e la vigilanza sugli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche, speleologiche o in analoghe attività sportive o turistiche praticate nel territorio della Lombardia, in quanto il recupero e il salvataggio di persone infortunate o in situazioni di emergenza costituiscono un obiettivo regionale di primaria importanza.
Art. 2
(Gestione del soccorso ed elisoccorso)
1. Le attività di soccorso sanitario, compreso l’elisoccorso, sono svolte dalla Regione Lombardia per il tramite dell’Azienda Regionale Emergenza e Urgenza (AREU) che, in ambiente impervio o ostile montano e ipogeo, si avvale in base ad apposita convenzione del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) – Servizio Regionale Lombardo.
- La Regione, in conformità alla legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l’attività svolta dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), riconosce e promuove l’attività di soccorso prestata dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.
- La Regione si avvale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – Servizio Regionale Lombardo, quale struttura regionale operativa del CNSAS nazionale e del servizio della Protezione Civile, per l’attuazione degli interventi di soccorso tecnico degli infortunati, dei pericolanti e per il recupero dei caduti nel territorio montano, nell’ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio lombardo, in stretto coordinamento con AREU.
4. La Regione, nell’ambito della promozione turistica della montagna e dell’ipogeo lombardi e con l’intento di promuovere la cultura di un turismo responsabile, favorisce la diffusione e la conoscenza delle indicazioni fornite dal Club Alpino italiano (CAI) nella sfera della propria attività formativa e divulgativa.
Art. 3
(Oneri degli interventi di soccorso e di elisoccorso)
1. Gli interventi di soccorso e di elisoccorso sono prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale se riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza).
- Gli interventi di soccorso e di elisoccorso in ambiente impervio o ostile, comprensivi di recupero e trasporto, qualora non sussista la necessità di accertamento diagnostico o di prestazioni sanitarie presso un pronto soccorso, sono soggetti a una compartecipazione alla spesa a carico dell’utente trasportato, se richiesto da quest’ultimo o riconducibile ad esso. La compartecipazione è aggravata qualora si ravvisi un comportamento imprudente.
- La classificazione degli interventi di soccorso e recupero in ambiente impervio o ostile a titolo di soccorso sanitario o non sanitario, urgente o non urgente, è attribuita dalla SalaOperativaRegionale Emergenza Urgenza 118, che effettua l’intervento in coordinamento con l’equipe di soccorso sanitario.
- La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentite l’AREU e la commissione consiliare competente, stabilisce il piano tariffario dei servizi di soccorso sanitario e non sanitario e definisce la quota di compartecipazione alla spesa in base ai seguenti criteri:
a) previsione del limite della quota di compartecipazione non superiore al cinquanta per cento del costo effettivo del servizio;
b) riduzione del trenta per cento a favore dei residenti in Lombardia;
c) la compartecipazione è dovuta anche quando il soccorso è effettuato dalle sole squadre a terra del CNSAS e, a giudizio della SOREU 118, non sono necessari accertamenti o prestazioni in pronto soccorso.
Art. 4
(Norma finanziaria)
- Gli introiti derivanti dall’applicazione del comma 2 dell’articolo 3 della presente legge confluiscono al Titolo 3 “Entrate extra-tributarie” – tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, iscritti allo stato di previsione delle entrate del bilancio 2015-2017.
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