Garda Dop: nuova stagione, nuovo disciplinare

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LAGO DI GARDA – Le novità più importanti del disciplinare Garda Dop: il Frantoio tra le varietà ammesse sulla riviera veronese e la denominazione unica «Garda».

Dalla prossima campagna olivicola entrerà ufficialmente in vigore il nuovo disciplinare dell’Olio Garda Dop. Un passaggio – rende noto i Consorzio Garda Dop (info qui) – che vede tra le novità più importanti la possibilità per i produttori della zona orientale di includere tra la varietà ammesse anche il Frantoio e il Leccino.

Non solo. Il disciplinare è stato modificato anche in altri aspetti. Ora, ad esempio, c’è la possibilità di utilizzare la denominazione unica «Garda» per tutta la produzione ottenuta nella zona geografica delimitata. Sono stati poi migliorati alcuni parametri produttivi e qualitativi dell’olio. Nel nuovo disciplinare si legge che l’olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta “Garda” presenta le seguenti caratteristiche: colore dal verde al giallo più o meno intensi; odore fruttato medio o leggero; sapore fruttato note di dolce e un retrogusto tipico di mandorla.

Nuove anche le percentuali di varietà di olivo presenti nelle diverse denominazioni. “Garda” è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalle varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Casaliva, Frantoio e Leccino per almeno il 55%;  possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 45%.

La denominazione “Garda” accompagnata da una delle menzioni geografiche aggiuntiva “Bresciano” o “Orientale”, è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto con la stessa composizione varietale della denominazione “Garda”.

La denominazione di origine protetta “Garda” accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva “Trentino” è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti da sole o congiuntamente, negli oliveti: Casaliva, Frantoio, Pendolino e Leccino per almeno l’80%; possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 20%.

Tra le modifiche si segnala anche che la produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta “Garda” non può superare i kg 6.000 per ettaro coltivato a oliveto. La resa massima delle olive in olio non può superare il 25%.

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