Con l’entrata in vigore del Decreto Legge 33 del 16 maggio 2020 e del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, possono essere svolte nelle acque del lago di Garda tutte le attività nautiche nel rispetto delle norme previste per il distanziamento sociale e per le attività sportive contenute nei provvedimenti statali e regionali vigenti.
In questa delicata fase di ripartenza, la Guardia Costiera del lago di Garda ritiene necessario richiamare l’attenzione di tutti i fruitori del maggior lago italiano, sulla necessità di rispettare tutte le norme di settore relative alla pesca lacuale, alle attività balneari, alle attività sportive e nautiche in genere che sono contenute nella legislazione nazionale, regionale e nelle ordinanze locali.
Infatti, con riferimento alle ordinanze n.547 della Regione Lombardia e n.70 della Regione Veneto, entrambe emanate in data 17 maggio 2020, la Guardia Costiera, ricorda che le attività possono essere effettuare adottando, la necessaria prudenza per contribuire a garantire un buon livello di sicurezza generale.
«Nelle attività della nautica da diporto – spiega la Guardia Costiera – ad esempio, la responsabilità individuale degli utenti resta l’elemento essenziale per rendere efficaci le principali misure di distanziamento sociale (come evitare i contatti ravvicinati, sanificare gli ambienti, rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro ed ovviamente la protezione del naso e della bocca per i passeggeri).
Rimane inteso che, alcuni accorgimenti (come appunto quello della distanza), non sono chiaramente obbligatori tra gli utenti che sono conviventi e determinano, allo stesso tempo, in relazione alla lunghezza di una unità da diporto, il numero massimo delle persone trasportabili durante la navigazione.
In vista della graduale ripresa delle attività nautiche e al fine di disciplinare l’afflusso dei passeggeri nei porti nazionali in concomitanza anche con la stagione balneare, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha predisposto una serie di specifiche linee guida volte a regolamentare i principali settori delle attività sportive e ricreative connesse alla navigazione, in particolare:
GESTIONE STAZIONI MARITTIME E PORTUALI
Queste le indicazioni da rispettare nei luoghi a diffusa frequentazione come le stazioni marittime, i terminal crociere e le banchine di imbarco e sbarco dei passeggeri:
NAVIGAZIONE DA DIPORTO
Nelle attività da diporto la responsabilità individuale degli utenti resta l’elemento essenziale per rendere efficaci le misure di distanziamento sociale quali:
A bordo di unità da diporto private valgono le stesse regole delle unità abitative. La misura primaria resta il “distanziamento sociale” di almeno un metro a meno che le persone presenti a bordo non vivano nella stessa unità abitativa.
Anche i congiunti, se non conviventi, devono rispettare il distanziamento sociale di una persona per ogni metro lineare dell’imbarcazione. Obbligatoria anche la dotazione di dispositivi di protezione individuale per i passeggeri e l’uso di igienizzante per le superfici.
Il numero massimo di persone trasportabili sarà stabilito sulla base della capienza dell’unità e sulla possibilità di attuare le misure di distanziamento sociale previste con la limitazione dei titoli di viaggio acquistabili e la predisposizione di dissuasori alla seduta (1 mt di distanza).
Obbligatoria la dotazione a bordo di dispositivi di protezione individuale per ciascun occupante ed igienizzante per superfici.
Rimane l’obbligo di attenersi alla normativa per gli spostamenti nella Regione e tra le Regioni e il rispetto delle normative internazionali anti-contagio durante la navigazione fuori dalle acque territoriali nazionali.
Per le società che svolgono, in forma commerciale, attività legate al diporto o allo svolgimento di attività acquatiche (escursioni, diving, noleggio e locazione unità da diporto, pesca turismo etc…), potenziati i servizi di pulizia delle imbarcazioni e degli altri locali aziendali (biglietterie, magazzini).
Alle unità da diporto in locazione si applicano le stesse norme di prevenzione previste per le imbarcazioni private.
Sono consentiti alloggi nella stessa cabina a persone che vivono nella stessa unità abitativa.
Il locatore è tenuto a sanificare, anche in caso di utilizzo ad ore dell’imbarcazione, tutti i locali – compresi quelli motori e servizi – così come dovrà dotarsi di adeguate provviste di prodotti igienizzanti oltre a cartellonistica informativa, redatta in più lingue, per sensibilizzare il locatario ed i suoi ospiti sulla necessarie misure igieniche da adottare.
Nel caso di ingaggio di uno skipper da parte del locatario, si applicheranno le disposizioni previste nel noleggio per l’equipaggio.
Per quanto concerne il noleggiante/armatore valgono gli stessi obblighi previsti per il locatore: sanificazione ad ogni utilizzo di tutti i locali dell’imbarcazione.
Per quanto concerne l’equipaggio, obbligo di utilizzo di mascherine e guanti e di ogni altro dispositivo di protezione in funzione della tipologia dell’unità in particolare, durante le operazioni di ormeggio, disormeggio, bunkeraggio ed eventuale rimorchio. Per l’equipaggio inoltre, trattandosi di soggetti chiamati, in alcuni casi, ad effettuare manovre di primo soccorso (come nel caso del Comandante per il quale è obbligatorio il corso di primo soccorso elementare e BLS), dovrebbe essere previsto l’obbligo di sottoposizione preventiva (prima dell’imbarco) e periodica al test di positività al CoVid-19, il cui esito dovrà essere custodito a bordo. E’ comunque prevista la misurazione obbligatoria della temperatura dei membri dell’equipaggio con cadenza giornaliera.
L’equipaggio dovrà avere cura inoltre di impedire l’accesso a bordo ad estranei durante la sosta in porto o in marina.
Chi vive nella stessa unità abitativa potrà condividere l’alloggio in cabina.
Per gli ospiti valgono le regole generali sul distanziamento sociale e sulle misure di prevenzione interpersonali, ovvero una persona ogni metro di lunghezza lineare dell’unità, compresi i membri di equipaggio, a meno che gli ospiti presenti non vivano insieme.
I gestori di porti turistici devono dotarsi di appositi cartelli informativi, in italiano ed in inglese, sulle misure comportamentali da rispettare, l’uso dei dispositivi di protezione individuale, l’installazione di dispenser di igienizzante sui pontili, la limitazione degli spostamenti, i divieti di assembramenti e il rispetto del distanziamento sociale.
Rimane l’obbligo di attenersi alla normativa per gli spostamenti nella Regione e tra le Regioni e il rispetto delle normative internazionali anti-contagio durante la navigazione fuori dalle acque territoriali nazionali.
GESTIONE DEI CENTRI DIVING E DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE SPORTIVE-RICREATIVE
Misure da adottare su barche e gommoni da immersione
LINEE GUIDA SUL SERVIZIO DEGLI ASSISTENTI BAGNANTI
A questo link le linee guida del Ministero dei Trasporti in materia di nautica da diporto.