Passeggeri bresciani ottengono risarcimento per ritardo aereo Neos

BRESCIA - Accordato risarcimento di 500 euro a coppia di Brescia rappresentata da ItaliaRimborso, il Giudice di Pace di Verona condanna la compagnia aerea Neos al pagamento della compensazione pecuniaria.

Il 28 settembre 2020 scorso il Giudice di Pace di Verona ha emesso sentenza con la quale condanna la compagnia aerea italiana Neos a risarcire due passeggeri di Brescia (E. M. e B. Z.), i quali hanno deciso di dare mandato di rappresentanza ad ItaliaRimborso ed essere difesi dall’avv. Salvatore D’Angelo.

Il disagio aereo avvenne il 9 agosto 2019 quando il volo della compagnia italiana ritardò di oltre 3 ore: il volo era il NO5974 con partenza dall’aeroporto di Verona alle ore 20.50 ed arrivo schedulato all’aeroporto di Cagliari per le 22.20.

A fronte del rifiuto di Neos di corrispondere un indennizzo per il disagio vissuto i viaggiatori lombardi si affidarono ad ItaliaRimborso, invocando quanto previsto dal Reg. (CE) n. 261/04 in riferimento al diritto alla compensazione pecuniaria ed al risarcimento del danno da ritardo, quantificato in 250 € per ciascun passeggero, importo ottenuto sulla base della lunghezza della tratta aerea nazionale (inferiore ai 1500 km).

Neos non contestò di essere il vettore incaricato, precisò che i biglietti erano parte di un pacchetto turistico venduto da un tour operator e che il ritardo fu legato ad una improvvisa indisponibilità del veicolo, richiamando l’art. 5 del Regolamento in base al quale il vettore è esonerato dal pagamento della compensazione pecuniaria quando il ritardo è dovuto a circostanze eccezionali. Nel dettaglio, la compagnia aerea italiana ha osservato che il ritardo aereo fosse legato ad una urgente sostituzione del velivolo e che fu fornita tutta l’assistenze prescritta, fatto che, ha osservato il vettore, “esclude il diritto alla compensazione pecuniaria o la limita al 50% ex art. 7.2 del Reg. 261/2004”.

Il Giudice di Pace di Verona ha invece valutato diversamente gli accadimenti di quel giorno ritenendo fondata la domanda dei passeggeri ed accogliendola, condannando il vettore al pagamento di 250 euro ciascuno per compensazione pecuniaria.

 

I commenti sono chiusi.