Dopo gli incidenti nautici occorso sul lago di Garda e quello di Como, l’Associazione Italiana di Diritto della navigazione interna (associazione di carattere scientifico senza scopo di lucro) ha diffuso un documento illustrativo delle norme che disciplinano la sicurezza della nautica da diporto sulle acque interne e il correlato quadro sanzionatorio. Lo pubblichiamo integralmente.
NORME DI SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO SUI LAGHI LOMBARDI
I DOVERI GENERALI DEL COMANDANTE DELLA BARCA
Il comandante di natanti e di imbarcazioni da diporto deve osservare le norme generali di sicurezza stabilite dal codice della nautica da diporto (decreto legislativo n. 171/2005) e dal relativo regolamento di attuazione (decreto ministeriale n. 146/2008) nonché le disposizioni stabilite dalla O.P.G.R. n. 58600/1997 recante la “Disciplina della navigazione nelle acque interne lombarde”.
I doveri del comandante ai sensi del codice nautica e del relativo regolamento di attuazione
essere in possesso di patente nautica in corso di validità.
Per l’abilitazione al comando di natanti (unità di lunghezza pari o inferiore a 10 metri) e di imbarcazioni da diporto (unità di lunghezza superiore a 10 metri e fino a 24 metri) nonchè di moto d’acqua è obbligatorio il possesso della patente nautica di categoria A quando a bordo dell’unita’ e’ installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV.
non essere in stato di ebbrezza.
La sanzione pecuniaria prevista per la violazione di tale disposizione va da un minimo di € 2.755,00 a € 15.000,00 a seconda della entità del tasso alcolemico rilevato. E’ inoltre prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente nautica e, se la violazione è reiterata nel biennio, la sua revoca. In determinati casi, è previsto anche il sequestro dell’unità.
non essere sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
verificare prima della partenza che l’unità sia in perfetta efficienza.
verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l’equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo previste e alla distanza da porti sicuri.
verificare prima della partenza che il certificato di sicurezza della barca sia in corso di validità.
verificare prima della partenza la presenza a bordo dei mezzi di salvataggio individuali e collettivi (i mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo, compreso l’equipaggio) e delle dotazioni di sicurezza minime prescritte dall’allegato V al decreto ministeriale n. 146/2008.
verificare prima della partenza la validità della copertura assicurativa obbligatoria della responsabilità civile verso terzi.
Le disposizioni del codice delle assicurazioni private si applicano infatti anche alle unità da diporto, con esclusione delle unita’ a remi e a vela non dotate di motore ausiliario, nonchè ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall’unita’ sulla quale vengono applicati.
* Per le unità da diporto soggette all’obbligo di assicurazione ed immatricolate o registrate in Stati esteri nonche’ per i motori amovibili di qualsiasi potenza, muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all’estero, che circolino temporaneamente in Italia, deve essere assolto, per la durata della permanenza in Italia, l’obbligo di assicurazione.
** Nel caso in cui l’unità da diporto sia utilizzata in attività di noleggio, l’obbligo di assicurazione della responsabilità civile deve essere esteso ai danni riportati dalle persone trasportate.
Il massimale minimo per le polizze RC è stabilito per legge. Nel caso delle unità di navigazione il massimale minimo per sinistro ammonta a € 6.070.000 per i danni alle persone ed a € 1.220.000 per i danni alle cose.
trasportare persone in numero non superiore a quello specificato nella documentazione tecnica dell’unità.
fare denuncia al più presto e comunque entro 24 ore alla competente autorità della navigazione interna laddove siano occorsi incidenti alle persone a bordo nel corso della navigazione o durante la sosta in porto.
(*) Non sono qui illustrate le disposizioni di sicurezza che riguardano le navi da diporto (le unità, cioè, di lunghezza superiore a 24 metri).
I doveri del comandante della barca ai sensi della O.P.G.R. n. 58600/1997 di Regione Lombardia e delle normative locali.
Precedenze
Tutte le unità di navigazione, ad eccezione di quelle che non governano e/o comunque in difficoltà, devono dare la precedenza:
a) alle unità addette al servizio di pronto soccorso, di ordine pubblico, di vigilanza;
b) alle unità in servizio di trasporto pubblico di linea;
c) alle unità impegnate alle operazioni di pesca professionale;
d) alle unità a vela senza ausilio di motore.
La sanzione pecuniaria prevista per la violazione di tale disposizione va da € 60,00 a € 600,00.
Distanze in navigazione
Le unità da diporto hanno l’obbligo di:
a) tenersi ad almeno 50 metri dalle unità adibite al servizio di linea, da tutti i lati del natante;
b) tenersi ad almeno 50 metri dalle unità impegnate in operazioni di pesca professionale; (…)
g) non seguire nella scia, a distanza inferiore ai 50 metri, le unità trainanti sciatori nautici.
La sanzione pecuniaria prevista per la violazione di tale disposizione va da 60,00 € a 600,00 €.
Le unità da diporto devono inoltre mantenersi ad una distanza non inferiore a 100 metri dai segnali di posizionamento del subacqueo. La sanzione pecuniaria prevista per la violazione di tale disposizione va da 276,00 € a 1.377,00 €. E’ inoltre prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente nautica da uno a tre mesi; in caso di reiterazione della violazione nei due anni dal compimento della prima, è prevista la revoca della patente nautica.
Limiti di velocità
1. Nella fascia costiera dei laghi di Como, Lugano, Maggiore, Iseo (“laghi maggiori”) sino ad una distanza di 50 metri dalla riva (ferma restando la specifica normativa vigente sull’intero Lago di Garda), la navigazione è consentita ai natanti a vela, a remi, a pedale e alle tavole a vela, nonché ai natanti muniti di motore elettrico con potenza non superiore a 3 HP, ad una velocità inferiore a 5 nodi.
2. Nella fascia costiera da 50 a 150 metri (ferma restando la specifica normativa vigente sull’intero Lago di Garda), la navigazione a motore è consentita ad una velocità non superiore a 10 nodi. La velocità al di fuori della fascia costiera di 150 metri dalla riva non può superare il limite massimo di 27 nodi, nelle ore diurne; nella zona di Monte Isola (…), la velocità al di fuori della fascia costiera di 150 metri dalla riva non può, in ogni caso, superare i 10 nodi. Nelle ore notturne, le unità di lunghezza inferiore a 7 metri con la sola luce bianca di segnalazione a 360° non devono superare i 7 nodi, le altre unità non devono superare i 10 nodi.
Per l’intero Lago di Garda la velocità non può superare il limite massimo di 20 nodi nelle ore diurne e di 5 nodi nelle ore notturne.
La sanzione pecuniaria prevista per la violazione delle suddette disposizioni va da € 414,00 a € 2.066,00. E’ inoltre prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente nautica da 1 a 3 mesi; in caso di reiterazione della violazione nei due anni dal compimento della prima, è prevista la revoca della patente nautica.
Sul lago d’Idro è prevista una limitazione non di velocità ma di potenza, limitata a 10 HP per qualunque unità.
Sci Nautico
Nell’esercizio dello sci nautico devono essere rispettate le seguenti disposizioni:
a) fascia oraria consentita dalle ore 08.00 alle ore 20.00 in presenza di luce, buone condizioni meteorologiche e lago calmo, nelle acque distanti almeno 300 metri dalla riva per tutti i bacini lacuali ad eccezione dell’intero Lago di Garda, ove lo sci nautico deve essere esercitato ad una distanza di almeno 500 metri dalla riva; b) i conduttori delle unità devono essere assistiti da persona esperta nel nuoto; la partenza ed il recupero dello sciatore devono avvenire oltre i 300 metri, in acque libere da bagnanti e da altre unità di navigazione; c) la distanza laterale di sicurezza fra l’unità trainante e le altre unità deve essere superiore alla lunghezza del cavo di traino; d) durante le varie fasi dell’esercizio la distanza tra il mezzo e lo sciatore non deve essere mai inferiore a 12 metri; e) le unità adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivo per l’inversione della marcia e per la messa in folle del motore e dotate di una adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per lo sciatore trainato; f) è vietato a tali unità trasportare altre persone oltre al conducente e all’accompagnatore esperto di nuoto ed eseguire il rimorchio contemporaneo di più di due sciatori; g) gli sciatori devono indossare il giubbotto di salvataggio; h) la velocità massima raggiungibile è di 27 nodi, ad eccezione dell’intero Lago di Garda ove essa non può superare i 25 nodi.
La sanzione pecuniaria prevista per la violazione di tali disposizioni da € 60,00 a € 600,00.
Forme di traino diverse dallo sci nautico
Per quanto riguarda altre attività sportive e ludiche comportanti forme di traino diverse dallo sci nautico, esse sono singolarmente autorizzate dagli uffici di navigazione responsabili per ogni bacino.
Moto d’acqua
L’uso delle moto d’acqua e di altri mezzi motorizzati similari deve avvenire alle seguenti condizioni: a) la navigazione è consentita solo dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 oltre i 150 metri di distanza dalla riva (ferma restando la specifica normativa vigente sull’intero Lago di Garda); b) è vietata lungo le rotte dei battelli di linea; c) è ammessa nello specchio d’acqua compreso tra la riva e i 150 metri esclusivamente per l’attraversamento di detta fascia per approdare o partire, purché detta manovra avvenga solo in modo perpendicolare, a velocità non superiore a 5 nodi e comunque tale da evitare che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga dall’acqua; d) la condotta degli scooters acquatici è vietata ai minori di 16 anni; e) durante la navigazione deve essere indossato un regolare giubbotto di salvataggio e/o idonea muta di salvataggio.
La sanzione pecuniaria prevista va da € 60,00 a € 600,00.
Sull’intero Lago di Garda vigono specifiche ordinanze dei Comuni rivieraschi, sopratutto sulla sponda lombarda: tali provvedimenti vietano l’utilizzo delle moto d’acqua entro i 500 metri dalla costa (Limone, Gargnano, Toscolano Maderno, Gardone Riviera, Salò, San Felice del Benaco, Manerba, Moniga, Padenghe, Desenzano e Sirmione). Sul lato veneto, a Peschiera del Garda è vietata la navigazione nei Canali della Fortezza e nelle acque del fiume Mincio fino al ponte della variante SR11.
Sul lago Maggiore:
– ad Arona (Piemonte) le moto d’acqua sono vietate entro i 200 metri dalla costa;
– a Castelletto (Piemonte), Dormelletto (Piemonte), Angera (Lombardia), Laveno Mombello (Lombardia), Leggiuno (Lombardia) e Monvalle (Lombardia) le moto d’acqua sono vietate per tutto l’anno e in tutto il territorio comunale dalla battigia alla linea di metà lago.
– a Lesa (Piemonte) il divieto vige entro 250 metri dalla riva e ad Ispra (Lombardia) entro 300 metri dalla riva.
Sul lato piemontese il divieto vige entro 150 metri, salvo quanto sopra specificato.
Tavole a vela e natanti minori
1. L’uso delle tavole a vela è autorizzato solo di giorno e con una buona visibilità, da un’ora dopo l’alba fino al tramonto. I conduttori devono regolare il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione ed alla balneazione e a tal fine devono tenere tra di loro sempre una distanza di almeno 10 metri. I conduttori devono sempre indossare il giubbotto di salvataggio e non possono portare persone o animali a bordo.
2. L’impiego delle tavole a vela è vietato:
a) sulla rotta delle unità di servizio di linea; b) entro i porti e nelle loro vicinanze; c) entro 100 metri dalla riva nelle zone dedicate alla balneazione; d) nelle zone mantenute a canneto e nelle zone di protezione naturalistica, ambientale e archeologica; e) nelle aree delimitate per specifici usi (sci nautico, moto d’acqua ecc.); f) nei corridoi di uscita ed approdo per la navigazione a motore.
3. Le scuole di tavola a vela devono inoltre: a) rispettare le norme generali di sicurezza predisposte dalla Federazione Italiana Vela; b) essere coperte da assicurazione per responsabilità civile anche a favore degli allievi.
4. L’utilizzo di piccoli natanti a remi o a pedali (canoe, iole, sandolini, pattini) è consentito con lago calmo e con buone condizioni meteorologiche. Su tali natanti possono essere trasportate persone nei limiti del numero massimo stabilito dal costruttore e le dotazioni di bordo devono essere quelle previste dalla normativa vigente. Sull’intero Lago di Garda vige una normativa specifica secondo la quale la presenza di persone a bordo è consentita solo se l’unità è convenientemente armata.
5. L’impiego di piccoli natanti a remi o a pedali è vietato sulle rotte delle unità in servizio di linea, nelle aree delimitate per specifici usi (sci nautico, moto d’acqua) e nei corridoi di uscita per le unità a motore; alle unità che sono propulse esclusivamente a vela è consentita solo l’entrata e l’uscita dai porti.
La sanzione pecuniaria prevista va da 60,00 € a 600,00 €.
Attività subacquea
Chi intende svolgere attività subacquea deve rispettare le seguenti disposizioni:
a) è obbligatorio segnalare la propria presenza mediante boa con bandiera rossa con striscia diagonale bianca, ciò anche nel caso di immersione con la partenza da riva; b) è obbligatorio l’utilizzo di apposita unità di appoggio; c) è vietato praticare immersioni sulle rotte delle unità di servizio pubblico di linea; d) è vietato praticare immersione nei porti ed in prossimità dei loro accessi nonché nelle vicinanze di pontili di approdo sia pubblico che privato; e) è vietato praticare immersioni nelle zone riservate alla balneazione, nelle zone mantenute a canneto e nelle zone di protezione naturalistica, ambientale e archeologica; f) è vietato praticare immersioni nelle aree delimitate per specifici usi (sci nautico, moto d’acqua ecc.).
I divieti di cui sopra non si applicano nell’esercizio di attività professionali debitamente autorizzate.
La sanzione pecuniaria prevista per la violazione delle suddette disposizioni va da € 60,00 a € 600,00.