Le disposizioni regionali in materia di saldi valgono sia per le attività di vendita al dettaglio, sia per le attività in cui la vendita è presente anche se effettuata in modo non continuativo o non prevalente. Sono comprese le attività di vendita effettuate dai produttori e dagli artigiani in luoghi diversi dai locali di produzione o a questi adiacenti.
I commercianti hanno l’obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso. È invece facoltativa l’indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso.
Lombardia: 2 luglio – 30 agosto
Trentino: in provincia di Trento i negozi sono liberi di scegliere le date in autonomia
Veneto: 2 luglio – 31 agosto