Una deliberazione di Giunta regionale con le disposizioni integrative territoriali e due decreti. Il primo denominato ‘decreto riduttivo’, col quale possono essere disposte riduzioni al prelievo di alcune specie in stato di conservazione non favorevole. Il secondo decreto integra le tre giornate settimanali di caccia normalmente fruibili da ogni cacciatore, con ulteriori giornate (fino a un massimo di due in più alla settimana) per la sola forma di caccia da appostamento fisso alla sola avifauna migratoria e limitatamente al bimestre ottobre/novembre.
“Un documento complesso e articolato – ha commentato l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi – per il quale ringrazio la mia struttura che si è impegnata su una tematica complessa, producendo una documentazione dotata di rigore scientifico e senza nessun preconcetto ideologico”.
La delibera, oltre a fissare la data di apertura generale della stagione venatoria al 17 settembre 2023, ha confermato la chiusura generale al 31 gennaio 2024 fatte salve diverse disposizioni contenute nel decreto riduttivo.
È opportuno evidenziare che:
Nel periodo dal 17 al 30 settembre, la caccia in forma vagante e quella da appostamento temporaneo nella maggioranza degli ATC saranno possibili nei tre giorni fissi di mercoledì, sabato e domenica. Farà eccezione la caccia da appostamento fisso, possibile per tre giorni settimanali a scelta del cacciatore.
Dal 1° ottobre, anche la caccia in forma vagante potrà essere esercitata per massimo tre giorni alla settimana, a libera scelta del cacciatore. Per l’intera stagione venatoria, sono escluse le giornate del martedì e del venerdì, cosiddette di ‘silenzio venatorio’ ossia nelle quali la caccia non è consentita, ai sensi della normativa statale (legge 157/92).
La caccia alla piccola stanziale (fagiano, starna, lepre comune, pernice rossa, coniglio selvatico, volpe, ecc.) terminerà al massimo al 31 gennaio 2024 per i soli fagiano e volpe, mentre quella alle altre specie stanziali terminerà fra il 30 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023, con differenze fra territori/ATC.
Nel mese di gennaio 2024 la caccia vagante alle specie consentite in tale periodo, sarà limitata alle zone umide, paludi, acquitrini, stoppie di riso allagate, fossi e corsi d’acqua nonché nella fascia massima di 50 metri di distanza da tali zone. I corsi d’acqua dai quali si potrà cacciare in forma vagante nella fascia di 50 metri, sono indicati negli allegati territoriali. Farà eccezione la caccia da appostamento fisso, naturalmente consentita alle specie alle quali la caccia in gennaio sarà possibile, indipendentemente da dove si trovino gli appostamenti.
Per quanto attiene ai Comprensori alpini di caccia, le disposizioni e le regole venatorie in parte differiscono da quanto disposto per il territorio fuori dalla Zona Alpi (quello cioè di competenza degli ATC). Occorre pertanto verificare le specificità disposte nei singoli allegati territoriali, rispetto alla ripartizione della Zona Alpi in comparto A di maggior tutela e comparto B di minor tutela, con regole diverse tra i due comparti.
In Lombardia sono cacciabili cervo, capriolo, camoscio e muflone, nonché il cinghiale, il cui prelievo venatorio segue però regole specifiche che si discostano da quelle relative agli altri ungulati. La caccia collettiva al cinghiale si svolgerà tra il 1° ottobre e il 31 dicembre, oppure fra il 1° novembre e il 31 gennaio, ai sensi della normativa statale, secondo quanto richiesto nella sede delle Consulte faunistico-venatorie territoriali. Per il cinghiale, vige inoltre tutta la normativa speciale a contrasto della PSA – peste suina africana, derivante da ordinanze del Commissario straordinario alla PSA, del presidente della Regione Lombardia e dal PRIU – Piano regionale di interventi urgenti per il controllo della PSA.
L’allenamento e addestramento dei cani da caccia nei trenta giorni antecedenti l’apertura generale della stagione venatoria, sarà possibile negli ATC a partire dal 18 agosto 2023, secondo date di avvio e di fine, nonché modalità e orari, differenti fra i vari territori, da verificarsi nei singoli allegati territoriali. Idem per quanto riguarda i CAC, fatta eccezione per il comparto A di maggior tutela, ove l’attività è possibile a partire dall’1 settembre, in relazione all’avvio posticipato della stagione venatoria in forma vagante (1° ottobre).
Per quanto attiene al divieto di utilizzo delle munizioni in piombo per la caccia nelle zone umide, il calendario integrativo a quanto disposto dalla circolare interministeriale n. 72 del 9.02.2023.
In relazione al secondo decreto riduttivo si segnala che:
In relazione al decreto sulle giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso nel periodo 1° ottobre/30 novembre 2023, si segnala che:
Occorre evidenziare che tutte le disposizioni relative alla stagione venatoria 2023/2024 saranno soggette alle misure di cui al Decreto n. 10571/2023 della Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi, relativo alla valutazione d’incidenza del calendario venatorio rispetto ai siti della rete Natura 2000 (ZPS e ZSC) istituiti sul territorio regionale.
Le disposizioni del calendario venatorio regionale si attuano su tutto il territorio di competenza regionale, fatta eccezione per la Provincia di Sondrio, che dispone autonomamente rapportandosi direttamente con Ispra.