Giungono in Comune segnalazioni di comportamenti inadeguati che hanno per tema gli animali, in particolare i cani (deiezioni non raccolte) e piccioni (somministrazione di cibo).
«Si ricorda – fa sapere il Comune – che il Regolamento di polizia urbana del Comune di Riva del Garda stabilisce che chiunque conduca un animale su aree pubbliche o aperte al pubblico nei centri abitati, porti con sé sacchetti e paletta da utilizzare per la rimozione delle loro feci; che i sacchetti vadano depositati, ben chiusi, nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani o nei cestini stradali; e che è vietato consentire ad animali di urinare su edifici, monumenti, veicoli in sosta e nelle aiuole dei parchi pubblici.
Per quanto riguarda i volatili, è vietato somministrare loro cibo, in particolare a piccioni, tortore e loro ibridi, con espresso divieto di gettare sul suolo granaglie, sostanze e scarti o avanzi alimentari.
Comune di Riva del Garda, Regolamento di polizia urbana – Capo V, «Cura degli animali» – Art. 26, «Pulizia di luoghi pubblici»
1. Chiunque conduca un animale su aree pubbliche o aperte al pubblico nei centri abitati porta con sé sacchetti e paletta adeguati alle dimensioni degli animali per la rimozione delle loro feci. L’attrezzatura è mostrata a richiesta degli organi di vigilanza.
2. I detentori di animali rimuovono le feci prodotte dai medesimi con le attrezzature di cui al comma precedente.
3. I contenitori usati sono depositati ben chiusi nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani o nei cestini stradali.
4. È vietato consentire ad animali di urinare su edifici, monumenti, veicoli in sosta e nelle aiuole dei parchi pubblici.
5. Non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo gli animali condotti da persone con disabilità e dalle forze di polizia.
6. È vietato somministrare cibo ai volatili, in particolare alla specie dei piccioni, tortore e loro ibridi, su tutto il territorio comunale, con espresso divieto di gettare sul suolo granaglie, sostanze e scarti o avanzi alimentari.
7. I proprietari di immobili nei centri storici di Riva del Garda devono provvedere a schermare con adeguate reti a maglie sottili o altro mezzo idoneo le aperture permanenti delle abitazioni.
8. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 a 300 euro.
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